Faq
Faq, rispondono gli avvocati dello Studio Solza. Una risposta a tutte le vostre domande.
Benvenuti nella sezione FAQ (“Domande frequenti”) del nostro sito!
Qui troverete risposte chiare e dettagliate alle domande più comuni sui servizi che offriamo.
Questa pagina è pensata per fornirvi informazioni rapide ed utili, con l’obiettivo di risolvere eventuali dubbi ed aiutarvi a sfruttare al meglio le risorse che mettiamo a vostra disposizione.
Se non trovate qui le risposte che cercate, non esitate a contattarci: i nostri avvocati sono sempre pronti ad assistervi.
Di quali rami del diritto si occupa lo Studio Legale?
Lo studio si occupa essenzialmente di diritto di famiglia, sia dal punto di vista civile che penale.
Ricevete esclusivamente previo appuntamento?
Si. Al fine di poter offrire la massima attenzione ad ogni singolo caso, preferiamo ricevere ogni cliente previo appuntamento.
In quale modo posso prendere appuntamento con il vostro Studio e quanto ci vorrà per incontrarvi?
Può contattare direttamente lo Studio ai diversi recapiti oppure compilare il form di contatto ed attendere risposta entro poche ore lavorative. Fisseremo un incontro nel più breve tempo possibile.
Operate soltanto sulla città di Genova?
No, lo studio offre assistenza su tutto il territorio nazionale, sia seguendo il cliente in trasferta, sia facendo riferimento di volta in volta a professionisti, esperti della materia, presso le varie sedi giudiziarie.
Fornite assistenza con il Gratuito Patrocinio?
Si. Gli avvocati dello studio sono iscritti alle liste del Patrocinio a Spese dello Stato, dunque se si rispettano i requisiti previsti dalla legge, si può ottenere la difesa gratuitamente.
Come posso ottenere un preventivo?
I compensi dei Nostri avvocati non hanno una tariffa fissa, ma variano a seconda dell’attività legale che si rende necessaria e, inoltre, il primo colloquio conoscitivo presso il Nostro studio legale è sempre gratuito.
A titolo esemplificativo, nel caso di una separazione consensuale e di un divorzio breve, ove la pratica non sia di particolare complessità e i coniugi abbiano raggiunto autonomamente la concordia su quasi tutte le condizioni di separazione, il nostro compenso sarà pari ad € 600,00, importo comprensivo di tutte le spese tra cui I.v.a. e cassa forense (€ 1200,00 per entrambi i coniugi).
I costi aumenteranno, inevitabilmente, nel caso in cui la separazione o il divorzio siano giudiziali e particolarmente complessi.
Tuttavia, per ottenere un preventivo più specifico e attendibile si consiglia di prenotare un primo appuntamento presso il Nostro studio, per poter conoscerci, discutere del caso e cercare di fornire un quadro dei costi più attendibile, a seconda dell’attività da svolgere.
Quali sono le differenze tra separazione e divorzio?
La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico che sospende gli effetti del matrimonio e fa venire meno i doveri di coabitazione e di fedeltà.
Il divorzio è, invece, un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio.
Le principali differenze riguardano l’assegno di mantenimento e l’eredità in caso di decesso di uno dei due coniugi, oltre che la possibilità di percepire la pensione di reversibilità e il diritto al TFR.
Quanto tempo deve trascorrere tra separazione e divorzio?
Dal 2015, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale.
Con la recentissima Riforma Cartabia, poi, è stata introdotta la possibilità di chiedere con unica domanda al Tribunale sia la separazione che il divorzio, il quale verrà comunque concesso dopo 6 mesi.
Quanto tempo ci vuole per separarsi/divorziare?
Il tempo necessario per separarsi o divorziare può variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui la complessità del caso, la presenza di figli, la volontà delle parti coinvolte.
La durata della procedura varia anche a seconda della modalità scelta, se con negoziazione assistita, se consensuale o giudiziale.
La convivenza con mio marito/moglie è divenuta intollerabile, posso andarmene di casa?
L’allontanamento dalla casa coniugale che avvenga prima della separazione è lecito se è in atto una grave crisi.
La legge non impone di continuare la convivenza con il coniuge se la situazione matrimoniale è degenerata e non esistono possibilità di recupero. In presenza di valide motivazioni l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo.
La scelta di allontanarsi dalla casa coniugale senza giustificato motivo potrebbe fare sorgere una pronuncia di addebito della separazione, che significherebbe attribuire la responsabilità della separazione a carico del coniuge che si è allontanato, che perderebbe il diritto all’assegno di mantenimento, perché il coniuge che decide di andare via di casa con l’intenzione di non ritornare rende impossibile la prosecuzione della convivenza.
Se la fine del matrimonio dipende dall’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito, di conseguenza, in questo caso la colpa della separazione viene attribuita al soggetto che ha violato il dovere di coabitazione.
Che differenza c’è tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo dei figli minori?
L’affidamento può essere esclusivo o condiviso: la differenza principale sta nel fatto che con l’affidamento condiviso tutte le decisioni relative alla vita dei minori vengono prese da entrambi i genitori insieme (e di comune accordo) mentre con l’affidamento esclusivo la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore e la maggior parte delle decisioni vengono prese solo da quest’ultimo.
La legge comunque stabilisce che l’affidamento esclusivo ad un solo genitore viene concesso solo quando l’affidamento all’altro l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Sono vittima di violenza, posso avere l’avvocato gratuitamente?
Nel caso di procedimento penale per determinati reati (ad esempio maltrattamenti, violenza sessuale, stalking) il gratuito patrocinio è concesso a prescindere dal reddito e quindi la vittima ha sempre diritto all’assistenza legale gratuita.
Nel caso invece di separazione o divorzio, rimangono validi i limiti di reddito previsti dalla legge e si ha diritto all’avvocato “gratis” solo con un reddito inferiore alla soglia stabilita per legge (nel 2023 pari ad euro 12.838,01 su base 730 o CUD, non è valido l’ISEE).
Posso rifiutarmi di concedere la separazione o il divorzio a mia moglie/marito?
No, non ci si può rifiutare di separarsi/divorziare. Nel nostro ordinamento, infatti, non è possibile obbligare l’altro coniuge a rimanere sposato, se non vuole.
Il coniuge che intende ottenere la separazione deve semplicemente dimostrare impossibilità della convivenza, anche se questa non dipende da colpe del coniuge nei cui confronti la separazione è chiesta.
I nostri tribunali hanno interpretato questa norma seguendo un principio ispirato al buon senso: la convivenza è impossibile anche se uno solo dei coniugi non la sopporta più.
Stessa cosa, chiaramente, per il divorzio: per ottenerlo è sufficiente affermare che non vi sia possibilità di ricostruire l’unione morale e materiale e che siano trascorsi i termini di legge (6 mesi o 1 anno) dalla separazione.
Cos’è l’Assegno Unico Universale?
L’Assegno unico e universale è un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico e viene erogato dall’Inps sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
In assenza di ISEE, l’Inps eroga solo l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
L’importo va da un minimo di € 54, 05 ad un massimo di € 189,20 al mese, per ogni figlio minorenne a carico.
Per i figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, invece, gli importi variano da un minimo di € 27 ad un massimo di € 91,90 al mese.
Sono tuttavia previste numerose maggiorazioni perequative; ad esempio, in presenza di famiglie numerose, del figlio nel suo primo anno di vita, di figli con disabilità, all’età della madre se inferiore ai ventuno anni o di altri fattori legati alla situazione reddituale di genitori entrambi lavoratori.
Per legge, l’Assegno Unico Universale spetta al 50% a ciascun genitore, a meno che non vi sia accordo tra le parti affinché lo percepisca uno solo dei genitori al 100% o vi sia una pronuncia di affidamento esclusivo o super esclusivo.
Quali sono i diversi tipi di affidamento?
La regola generale, in caso di separazione dei genitori, è quella dell’affidamento condiviso che consente ad entrambi i genitori di continuare ad esercitare la propria responsabilità genitoriale sui figli.
Il figlio minore ha, infatti, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e, a loro volta, entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli.
Tuttavia, può accadere che uno dei genitori non si riveli “idoneo” ad esercitare il proprio ruolo: per esempio, nel caso di un genitore violento o dedito all’uso di alcool o di droghe; o ancora, nel caso di un genitore che si disinteressi totalmente del figlio.
In ipotesi di questo tipo, allora, l’altro genitore può ricorrere al giudice per ottenere l’affidamento esclusivo o super esclusivo del figlio.
Di conseguenza, l’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice, su richiesta di uno dei due genitori, se l’affidamento condiviso è “contrario agli interessi del minore”.
Il genitore non affidatario, nel caso di affidamento esclusivo, non perde comunque la possibilità di esercitare la propria responsabilità genitoriale: le decisioni più importanti per il figlio vengono infatti prese da entrambi i genitori.
Inoltre, ha sempre il dovere di occuparsi dell’educazione e dell’istruzione del figlio e, se l’altro genitore dovesse assumere delle decisioni a suo parere “sbagliate”, può anche ricorrere al giudice.
L’affidamento super esclusivo, invece, è una forma di affidamento esclusivo più rigida rispetto all’affidamento esclusivo “semplice”, per questo motivo, infatti, l’affidamento super esclusivo è anche conosciuto come “affidamento rafforzato”.
Se nell’affidamento esclusivo il genitore non affidatario conserva un diritto ad intervenire nella vita del figlio potendo decidere (sempre insieme all’altro genitore) sugli aspetti più importanti della sua vita, nell’affidamento super esclusivo anche queste scelte vengono prese in autonomia dal genitore affidatario.
Proprio per la sua rigidità questa tipologia di affidamento può essere disposta dal giudice quando l’affidamento esclusivo “semplice” può seriamente pregiudicare la crescita del figlio minore.
Qual è la differenza tra la comunione e la separazione dei beni?
Al contrario della comunione legale dei beni nel caso in cui gli sposi optino per la separazione dei beni non viene a realizzarsi la contitolarità sui possedimenti della coppia.
Con la separazione dei beni ogni coniuge rimane il titolare e gestore esclusivo dei propri acquisti e patrimoni personali.
Nel caso di comproprietà, ognuno potrà scegliere di gestire la propria quota in autonomia.
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire, quindi, che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune.
Il coniuge ha, quindi, tutto il diritto di goderli o amministrarli.
Il regime di separazione dei beni produce l’effetto di attribuire al coniuge che effettua l’acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva: i patrimoni del marito e moglie restano, quindi, separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.
Cosa è compreso nell’assegno di mantenimento ai figli?
Al momento della separazione e del divorzio, il giudice fissa un assegno di mantenimento per i figli. In quest’ultima cifra si considerano ricomprese le spese ordinarie, quelle cioè per il quotidiano sostentamento della prole e che si possono considerare già prevedibili al momento della fissazione, da parte del giudice, della misura dell’assegno stesso.
Le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono, ad esempio: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, mensa, medicinali da banco, carburante, ricarica cellulare, etc…
La differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie sta nel fatto che le prime non sono quantificabili in maniera precisa (ad esempio non è possibile quantificare l’esatto ammontare della spesa necessaria al cibo o all’utilizzo di energia elettrica del singolo minore) mentre le seconde sono esattamente quantificabili e si presentano in circostanze “eccezionali” o specifiche (ad esempio la visita medica, il dentista, l’acquisto di libri e materiale scolastico ad inizio anno, le spese sportive, etc..)
Quando è dovuto l’assegno di mantenimento alla moglie?
L’assegno di mantenimento al coniuge senza reddito o in condizioni economiche precarie, è concesso quando esiste una disparità economica tra le due parti e il coniuge con il reddito più basso non è in grado di sostenersi autonomamente.
Tuttavia, è anche necessario affermare che la differenza di reddito tra gli ex coniugi da sola non giustifica l’idoneità alla percezione dell’assegno. Il giudice, infatti, deve anche esaminare se questa differenza economica sia il risultato di scelte condivise fatte dai coniugi nell’ambito della distribuzione dei ruoli nonché prendere in considerazione la durata del matrimonio, l’età del richiedente e le potenzialità reddituali.
Cosa succede se non pago l’assegno di mantenimento?
Se il genitore non dovesse pagare il mantenimento ai propri figli, rischia di andare incontro ad una esecuzione forzata per mezzo di provvedimento tramite cui il giudice, imponendo l’obbligo di effettuare il pagamento, dà anche avvio alla procedura esecutiva.
Prima che avvenga il vero e proprio pignoramento per il mancato pagamento dell’assegno, il genitore inadempiente può essere diffidato per iscritto tramite lettera da parte dell’avvocato.
In buona sostanza, si tratta di una formula analoga a quella che si applica nei confronti di qualsiasi debitore e che potrebbe dunque prevedere, ad esempio, il pignoramento del conto corrente o dello stipendio o di beni mobili o immobili.
Cosa devo fare se mio marito non paga l’assegno di mantenimento?
Contro il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento è possibile agire con rimedi civilistici e penali.
A livello civile, è possibile procedere con il recupero coattivo del credito con procedura di esecuzione forzata, che può portare al pignoramento dei conti correnti, di beni mobili o immobili, dello stipendio o della pensione.
In sede penale, il coniuge che non versa l’assegno impostogli dal giudice rischia di essere denunciato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 e ss. c.p.)
Quale normativa si applica ai figli nati al di fuori del matrimonio?
Dal 2012, i figli nati fuori dal matrimonio sono completamente equiparati a quelli nati da una coppia sposata.
Pertanto, ad oggi, la distinzione tra figli naturali e figli legittimi o tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, non esiste più, di conseguenza, se il figlio nasce fuori dal matrimonio, la normativa da applicare sarà la stessa che per tutte le altre casistiche.
Quando è dovuto l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni?
L’assegno di mantenimento è dovuto sino a quando il figlio è minorenne o, se maggiorenne, sino a quando non raggiunge l’indipendenza economica.
Per indipendenza economica si intende avere un’entrata stabile e dignitosa, che consenta al figlio di mantenersi autonomamente (sono quindi escluse le ipotesi di contratti di pochi mesi o con semplici rimborsi spese come stipendio).
È possibile modificare le condizioni della separazione?
Per modificare le condizioni di separazione non basta la presenza di “fatti nuovi”; è necessario che tali “fatti nuovi” siano in grado di incidere concretamente sui presupposti alla base degli equilibri stabiliti dalle parti o dal giudice in sede di separazione.
Per quanto riguarda la modifica delle condizioni economiche il giudice valuterà, in particolare, se i fatti sopravvenuti e le nuove condizioni reddituali e patrimoniali delle parti siano idonei a incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione.
Ad esempio, la nascita di un nuovo figlio per il genitore obbligato al mantenimento, non comporta automaticamente la riduzione del contributo stabilito per altri figli avuti in precedenza.
Per quanto riguarda, invece, le questioni che riguardano i figli – affidamento, collocamento, diritto-dovere di visita – parte della giurisprudenza ritiene che il genitore interessato possa sempre chiedere una modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale o dei provvedimenti stabiliti dal tribunale in caso di separazione giudiziale.
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