Diritti dei conviventi
Diritti e doveri dei conviventi: due persone maggiorenni non legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
LA LEGGE CIRINNA’
Nel 2016, la Legge Cirinnà ha definito per la prima volta i diritti e i doveri delle coppie di fatto, enfatizzando “lo stabile legame affettivo” tra due persone maggiorenni non legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Pertanto, questa legge permette alle coppie, indipendentemente dall’orientamento sessuale, di ufficializzare la loro convivenza senza matrimonio o unione civile.
La formalizzazione avviene attraverso una dichiarazione all’anagrafe civile del Comune di residenza, che attesti la coabitazione della coppia e che risulti dal certificato di stato di famiglia.
Dalla convivenza derivano diritti e doveri reciproci di assistenza morale e materiale.
Ad esempio, il convivente che partecipa all’impresa del partner ha diritto ad una quota degli utili e dei beni aziendali.
Inoltre, in caso di malattia o morte, ciascun convivente può designare l’altro, con atto scritto e sottoscritto personalmente, come suo rappresentante, affinchè possa prendere decisioni che riguardano la salute, la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e la celebrazione della cerimonia funebre.
Con riguardo alle successioni, invece, il convivente non è automaticamente erede legittimo, ma può essere designato tramite testamento.
Per stabilire il regime patrimoniale, invece, i conviventi devono stipulare un contratto di convivenza, tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, specificando la residenza familiare e le modalità di contributo alla stessa.
La legge Cirinnà, poi, tutela i conviventi con riguardo alla casa adibita a residenza familiare, consentendo al superstite di abitarvi per due anni e, nel caso in cui la convivenza abbia avuto durata superiore a due anni, per un massimo di cinque.
Nel caso in cui vi siano anche figli minori o disabili, la tutela si estende e questi possono rimanere nella casa familiare per ulteriori 3 anni.
Infine, nel caso di contratto di locazione, il convivente in vita succede al contratto stipulato dal de cuius.
Lo scioglimento della convivenza avviene automaticamente in caso di matrimonio o unione civile, cessazione della coabitazione o cambio di residenza o su apposita richiesta, nel caso in cui venga meno il legame affettivo.
Anche in questi casi, però, i conviventi sono vincolati da specifici diritti e doveri.
Ad esempio, se al momento dello scioglimento della convivenza, registrata o meno, sono presenti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (a cui si applicano le stesse norme previste per i figli nati durante il matrimonio), le parti dovranno avviare un procedimento per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.
Inoltre, nel caso in cui una parte si trovi in stato di necessità e non riesca a provvedere da sola al proprio mantenimento e al soddisfacimento dei bisogni primari, può chiedere all’Autorità Giudiziaria di porre a carico dell’ex l’onere di versare in suo favore un assegno alimentare, dovuto per un tempo stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza.
Tuttavia, senza contratto di convivenza, al termine della relazione, nessuna parte potrà avanzare pretese sull’altra.
Di conseguenza, solo se in stato di bisogno il convivente potrà avanzare la richiesta di ricevere un assegno alimentare da parte dell’ex.
Invece, le coppie convivneti che hanno stipulato un contratto di convivenza con indicate le disposizioni circa una futura “separazione”, dovranno rispettare quanto stabilito.
Informazioni sui compensi
I compensi degli avvocati dello Studio Legale Solza non hanno una tariffa fissa, ma variano a seconda dell’attività legale che si rende necessaria.