La negoziazione assistita rientra tra gli strumenti di risoluzione alternativi delle controversie, noti
come Alternative Dispute Resolution (ADR), che mirano a risolvere le dispute al di fuori del
processo giudiziario, tramite il raggiungimento di un accordo stragiudiziale.
Questo approccio si basa sull’idea di semplificare e rendere flessibili le procedure, ridurre i tempi e i
costi del procedimento e adattare la soluzione della controversia alle specifiche caratteristiche di
ciascun caso.
A differenza della mediazione, che focalizza l’attenzione sul ripristino della comunicazione tra le
parti, la negoziazione assistita si concentra principalmente sulle pretese giuridiche in gioco:
l’accordo eventualmente raggiunto rappresenta un compromesso basato sulle reciproche concessioni
delle parti rispetto alle posizioni iniziali.
La risoluzione del conflitto intersoggettivo o il riavvicinamento personale delle parti sono aspetti
che assumono uno scarso rilievo in questo contesto, in quanto l’istituto si basa prevalentemente su
tecniche di negoziazione e considerazioni giuridiche.
La procedura si basa su un atto scritto, la “convenzione di negoziazione assistita” (art. 2, d.l.
132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014) che viene stipulato “con l’assistenza di uno o più avvocati
iscritti all’albo” e impegna le parti a cooperare per risolvere amichevolmente la loro controversia.
Elemento fondamentale è proprio il ruolo assunto dagli avvocati: questo aspetto differisce dalla
mediazione, dove la presenza dell’avvocato è obbligatoria solo in determinati casi.
Nella negoziazione assistita, invece, il ruolo dell’avvocato è rafforzato, e la convenzione di
negoziazione assistita sottolinea la centralità dell’assistenza legale per giungere a una soluzione
stragiudiziale della controversia.
Va infine notato che, in linea con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di questo strumento, sono stati
previsti incentivi fiscali e agevolazioni.
Ad esempio, il decreto interministeriale del 30 marzo 2017 prevede incentivi fiscali per la
negoziazione assistita e l’arbitrato di prosecuzione.
Inoltre, nei procedimenti di negoziazione assistita in materia di famiglia, non è dovuto il contributo
unificato (Ministero della Giustizia, risposta della Direzione della giustizia civile di cui al Foglio
Informativo n. 3/2018, provvedimento 14 giugno 2018).
Pertanto, questo metodo innovativo si propone di snellire le procedure, ridurre i tempi e i
costi legali, adattare la soluzione delle dispute a ogni caso specifico, aprendo la strada a una
nuova era di risoluzione delle controversie, più veloce, economica e su misura per le esigenze
delle parti coinvolte.