Quando una coppia si separa, o divorzia, il giudice dispone il c.d. assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a carico del genitore che non sia collocatario o affidatario degli stessi.
I problemi principali sorgono a causa della mancanza di una normativa espressa che distingua tra spese ordinarie, rientranti nell’assegno di mantenimento, e spese straordinarie, che si aggiungono all’assegno di mantenimento.
Perciò i tribunali, più volte si sono espressi, cercando di tracciare una linea di confine.
In tal senso si è mosso anche il Tribunale di Genova, sezione IV famiglia, che in data 15/09/2016 ha stilato un documento di orientamento uniforme.
Relativamente alle SPESE SCOLASTICHE, è bene distinguere tra quelle di tipo ordinario (come ad es. la mensa scolastica), rientranti nell’assegno di mantenimento del figlio che il genitore non collocatario versa mensilmente e le spese extra ordinarie.
Tra queste ultime rientrano gli esborsi attinenti all’istruzione del minore, con ciò implicando che il genitore presso cui il minore è collocato dovrà previamente concordarle e successivamente documentarle, al fine di richiedere ed ottenere che l’altro genitore le paghi nella misura normalmente del 50%
Tuttavia, tra le spese scolastiche straordinarie, non tutte richiedono il preventivo accordo tra i genitori, ma solo alcune di esse, le quali comunque debbono essere documentate, ai fini del rimborso, ossia:
1) le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza (es. tasse di iscrizione) di asilo, scuole elementari, medie e superiori pubbliche (scuole statali e comunali);
2) spese di iscrizione all’Università pubblica e relative tasse, fino all’ultimo anno della durata legale del corso;
3) spese sostenute per acquisto di libri di testo e materiale scolastico;
4) spese sostenute per gite o viaggi di istruzione senza pernotto;
5) spese devolute all’acquisto di biglietti o abbonamenti a mezzi di trasporto necessari per raggiungere il luogo di istruzione.
Ci sono poi spese scolastiche straordinarie che vanno, oltreché documentate ai fini del rimborso da parte dell’altro genitore, anche previamente concordate con esso; in particolare:
1) le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza (es. tasse di iscrizione) di asilo, scuole elementari, medie e superiori private;
2) spese per la frequenza di pre e post-scuola;
3) spese di iscrizione ad Università private, e relative tasse;
4) spese sostenute per corsi o scuole di specializzazione successive alle scuole superiori od all’Università;
5) spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
6) spese per corsi di recupero e lezioni private;
7) costi sostenuti per pagare l’alloggio, con relative utenze, presso la città universitaria;
8) costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
9) costi per Baby-sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.