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Scioglimento dell’unione civile delle coppie dello stesso sesso
L’istituto delle Unioni Civili in Italia è regolamentato dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una forma di riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso. La legge stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e […]
unioni civili

L’istituto delle Unioni Civili in Italia è regolamentato dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una forma di riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso.

La legge stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

La costituzione dell’unione civile comporta l’acquisizione di diritti e doveri reciproci tra le parti, tra questi, l’obbligo all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e il contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

Inoltre, le parti possono scegliere un cognome comune e concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune.

In assenza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile.

La natura dello scioglimento dell’Unione civile è differente rispetto a quella del matrimonio, in quanto non prevede una fase intermedia di separazione, ma comporta direttamente lo scioglimento del vincolo, pertanto questo rende la procedura molto più breve rispetto a quella del matrimonio.

Il primo passo per sciogliere un’unione civile è la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di Stato civile, che riceve tale volontà in forma congiunta, invece, se solo uno dei partner vuole lo scioglimento, è tenuto ad informare l’altra parte mediante l’invio di una raccomandata o di altra comunicazione e, solo successivamente, potrà presentarsi davanti all’ufficiale di Stato civile per formalizzare tale volontà.

L’ufficiale, poi, provvede ad annotare la dichiarazione a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile registrato precedentemente.

Lo scioglimento di un’unione civile può avvenire in due modi: in modo consensuale o in modo giudiziale.

Il primo caso si verifica quando entrambi i partner decidono congiuntamente di sciogliere il loro legame, dopo aver raggiunto un accordo sulle condizioni, economiche e patrimoniali, da applicare.

Il secondo caso, invece, avviene quando le parti non sono d’accordo sulle condizioni dello scioglimento o solo uno dei due partner desidera sciogliere l’unione. 

Entrambi i procedimenti, comunque, iniziano con una comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile e richiedono l’assistenza di un avvocato.

L’unione civile può essere sciolta congiuntamente nel momento in cui i due partner decidono di comune accordo per lo scioglimento del loro legame.

Questo è possibile solamente dopo aver raggiunto l’accordo sulle condizioni da applicare, anche di tipo economico e patrimoniale.

La procedura di scioglimento consensuale in Tribunale, inizia con la dichiarazione di scioglimento da depositare presso l’Ufficiale di Stato Civile del proprio comune di residenza.

Passati tre mesi si può procedere con un ricorso, effettuato da parte anche di un solo avvocato, che dovrà contenere i motivi e le condizioni che regolano lo scioglimento.

In alternativa lo scioglimento può avvenire anche con la procedura dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile: in questo caso le tempistiche possono variare a seconda del Comune di residenza.

Infine lo scioglimento può avvenire anche con la negoziazione assistita da avvocati, come previsto per le procedure di separazione e divorzio.

Lo scioglimento dell’unione civile giudiziale, invece, è una procedura con tempi variabili sulla base della conflittualità tra gli uniti.

Trattandosi di un procedimento in cui le parti non sono d’accordo, lo scioglimento deve essere chiesto attraverso un ricorso da depositare in Tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Si deve procedere con lo scioglimento giudiziale quando i partners non trovano accordo sulle condizioni oppure solo uno dei due intende chiedere lo scioglimento dell’unione.

Il procedimento di scioglimento giudiziale può cominciare, similmente al caso della consensuale, solamente dopo tre mesi dalla comunicazione all’Ufficiale di stato civile.

Trascorso tale termine è possibile depositare il ricorso per poi notificarlo all’altra parte.

In conclusione, l’unione civile rappresenta un importante strumento legale che garantisce il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, attribuendo loro diritti e doveri simili a quelli delle coppie sposate.

Tuttavia, è importante essere consapevoli delle procedure necessarie per lo scioglimento dell’unione, che possono variare a seconda se le parti sono d’accordo o meno sulle condizioni dello scioglimento.

In ogni caso, è sempre consigliabile cercare l’assistenza di un avvocato esperto in materia di diritto di famiglia per guidare attraverso il processo e assicurarsi che tutti i documenti necessari siano presentati correttamente. Infine, è fondamentale considerare attentamente le implicazioni legali, economiche e personali prima di procedere con lo scioglimento di un’unione civile.