Quando una coppia si separa, o divorzia, il giudice dispone il c.d. assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a carico del genitore che non sia collocatario o affidatario degli stessi.
I problemi principali sorgono a causa della mancanza di una normativa espressa che qualifichi e distingua le spese ordinarie da quelle straordinarie di mantenimento, lasciando tale delicata operazione nelle mani degli interpreti. Perciò i tribunali, più volte si sono espressi, per cercare di tracciare una linea di confine; in tal senso si è mosso anche il Tribunale di Genova, sezione IV famiglia, che, in data 15.09.2016, ha stilato un Verbale (reperibile anche on-line) di orientamento uniforme.
Per quanto riguarda le spese di mantenimento ordinarie, rileva una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 925/2005. Dette spese sono relative al “sostentamento ed alle cure ordinarie” del figlio, e si tratta di:
-spese alimentari (rientrandovi dunque i costi della mensa scolastica);
-igiene della persona;
-vestiario.
Inoltre, secondo quanto stabilito più recentemente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 40281 del 15-12-2021, rientrano in tale categoria di spesa le spese scolastiche private anche se ripetitive negli anni, l’alloggio all’estero durante l’anno di intercultura sia negli anni del liceo che negli anni universitari.
Relativamente invece alle spese straordinarie, definite quali “spese connesse ad avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana“, è bene aver presente anzitutto che:
– normalmente devono essere pagate al 50% dal genitore collocatario, e dal genitore non collocatario non affidatario;
– devono essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
– secondo il sopraccennato protocollo stilato dal Tribunale del capoluogo ligure, rientrano tra le spese straordinarie di mantenimento:
– spese sanitarie;
– spese scolastiche (ad es. tasse scolastiche, spese per libri di testo, spese di partecipazione a gite scolastiche etc…);
– spese extrascolastiche (ad es. spese per conseguimento della patente di guida B, spese per attività sportive, ludiche o ricreative, spese per corsi informatici o di lingua, spese per corsi di formazione etc…).
All’interno di ognuna di queste 3 macro-categorie, il Tribunale di Genova ha operato una ulteriore distinzione, tra le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, e quelle invece che non lo richiedono.
Ciò significa che, quando è stato disposto l’affidamento congiunto della prole, è importante una collaborazione dei genitori, i quali dovranno previamente concordare sulle singole decisioni, quanto meno quelle di primaria importanza.
E’ bene quindi che il consenso all’altro genitore sia richiesto con un adeguato margine di anticipo, e per iscritto.
Qualora il consenso non sia stato dato, l’altro genitore potrà adire l’autorità giudiziaria che effettuerà una valutazione della situazione, considerando l’interesse del minore, il motivo del dissenso, nonché le condizioni economiche dei coniugi.
A titolo meramente esemplificativo, vediamo che tra le spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo rientrano: le spese sanitarie urgenti, oppure le spese per visite specialistiche o trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN.
Tra le spese che invece lo richiedono, rientrano ad es. le spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. apparecchio ortodontico o occhiali).