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Separazione, divorzio e ripercussioni sui figli minori

27/12/2016

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La decisione di procedere alla separazione, oppure al divorzio, tocca molte famiglie, tanto che gli indici ISTAT, dal 2011 ad oggi, dimostrano un chiaro aumento del numero delle coppie che decidono di ricorrervi. E tra queste, molte sono le famiglie con figli minori, i quali vivono così direttamente questa esperienza.

Ecco allora che ci si chiede quale possa essere l’impatto di questa scelta sui soggetti deboli della relazione famigliare, ossia i minori.

Possiamo individuare due macro-categorie di effetti: a breve ed a lungo termine. In termini esemplificativi, gli effetti a breve termine possono consistere in:
  • mutamenti comportamentali (come ad es. maggiore aggressività, risentimento, rabbia nei confronti dei genitori, o scarsa collaborazione);
  • mutamenti emozionali (come ad es. senso di colpa o responsabilità per la rottura famigliare creatasi. Il senso di colpa è piuttosto frequente in tenera età, quando ancora il bambino non è in grado di acquisire consapevolezza circa ciò che sta accadendo. Il senso di responsabilità invece può tradursi nella tendenza, nel bambino, a comportarsi da genitore del genitore;
  • richiesta di maggiori attenzioni, che denotano il timore di essere abbandonati, accompagnati da sentimento di perdita e dolore;
  • deficit di attenzione e concentrazione, che può manifestarsi con un calo del rendimento scolastico.

Relativamente invece ai c.d. effetti a lungo termine, questi non è detto che si manifestino sempre; molto dipende dalla soglia di resilienza del bambino, vale a dire della sua capacità di adattarsi ai mutamenti. Talvolta gli effetti possono essere assorbiti nell’arco di qualche anno, altre volte invece possono accompagnare il minore fino alla vita adulta, con contestuale manifestazione di instabilità relazionale. A lungo termine, il giovane adulto può altresì mostrare comportamenti antisociali, tendenza alle dipendenze (alcol o droga), o tendenza ad instaurare legami o convivenze in giovane età.


L’elencazione degli effetti di cui sopra, vale meramente a titolo esemplificativo, con l’accortezza di tenere ben presente che ogni bambino reagisce diversamente. In ogni caso, per prevenire l’insorgere di problemi o disagi, ai genitori che decidano di separarsi o di divorziare, si consiglia di tenere determinati comportamenti, utili nella gestione e nel rapporto con il figlio. Anzitutto è importante ascoltare il minore, offrirgli un margine di spazio per permettergli di manifestare suoi dubbi, paure o perplessità, mantenendo un dialogo costante e continuo.

Inoltre, non bisogna cadere nell’errore di voler tenere nascosto al bambino il cambiamento che sta verificandosi; i bambini sono infatti molto sensibili a captare aria di menzogne; è dunque essenziale essere sinceri ed onesti, cercando di evitare di coinvolgerli nelle liti tra genitori, e non addossando colpe o denigrando l’altro coniuge.

Quando ci si divorzia, è normale poi ricostruirsi una propria vita con un altro partner; ciò non toglie che al minore questa nuova quotidianità vada presentata in maniera graduale, nel rispetto della sua capacità di accettare positivamente che una nuova persona possa stare al fianco del proprio genitore.


In conclusione è dunque essenziale che la coppia agisca nella consapevolezza di preservare quello che, per usare un’espressione giuridica, è chiamato best interest of child, ossia il superiore interesse del minore.
Se ci si comporta avendo ben presente questo principio è intuibile che la separazione o divorzio potranno essere delle soluzioni positive, di sollievo per quei figli minori costretti a vivere quotidianamente liti e soprusi che si consumano tra le mura domestiche.

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Come fare testamento a costo zero!

14/12/2015

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​IL TESTAMENTO OLOGRAFO
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- Cosa è il testamento olografo?
L’espressione “testamento olografo” indica il testamento scritto di proprio pugno dal testatore, con l’indicazione della data e sottoscritto, cioè firmato, alla fine del medesimo.

In altre parole, chi vuole “fare testamento” ha la possibilità di evitare i costi dell’atto notarile; basterà prendere carta e penna! Quindi chi vuole scrivere da sé il proprio testamento dovrà farlo di proprio pugno e con la propria abituale grafia; i testamenti scritti a macchina o al computer o scritti in toto o in parte da altri sono nulli.

Quanto al contenuto invece la legge non prevede alcuna formalità particolare; le volontà testamentarie quindi possono essere liberamente formulate dal testatore; così è valido anche un testamento scritto in forma di lettera, purché, naturalmente, presenti gli elementi essenziali sopra menzionati: scrittura autografa, data e sottoscrizione.
 
- Chi può fare il testamento olografo?
Possono fare testamento olografo tutti coloro che sanno o possono scrivere, anche se sordi o muti o ciechi (purché coscienti di ciò che scrivono e purché scrivano in italiano e non in caratteri Braille.
Invece non potrà fare il testamento olografo l’analfabeta.
 
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del testamento olografo?

I vantaggi del testamento olografo sono principalmente due: la totale segretezza delle disposizioni testamentarie ed il risparmio in termini economici.

Sotto il profilo della segretezza occorre tuttavia precisare che spesso molti testamenti olografi vanno perduti o restano nascosti e dimenticati in qualche cassetto; per evitare questi rischi pertanto è sempre consigliabile consegnare il testamento ad uno dei beneficiari; in tal modo, pur sacrificando la segretezza, vi sarà anche l’interesse del beneficiario affinchè le volontà testamentarie siano rispettate ed eseguite. 
Oppure far conservare il testamento ad un avvocato il quale alla morte eseguirà le "volontà testamentarie" del testatore.

Per quanto riguarda invece il risparmio economico, occorre fare alcune precisazioni; il testamento olografo infatti – si ripete – può essere liberamente fatto dal testatore a costo zero!

 Tuttavia bisogna ricordare che la legge pone dei limiti e dei vincoli;
in alcuni casi (esempio: la tutela dei legittimari – vedi articolo precedente) infatti la libertà testamentaria è limitata. A chi volesse fare un testamento olografo senza alcuna consulenza legale, pertanto,  la raccomandazione principale riguarda proprio la tutela dei soggetti cd. legittimari (figli, coniuge e ,in mancanza di figli e nipoti, gli ascendenti); questi soggetti infatti devono ricevere la “quota di legittima”.

A mero titolo esemplificativo, chi volesse lasciare quanto più possibile del proprio patrimonio ad amici o alla Parrocchia o ad altro ente, potrebbe limitarsi a scrivere un testamento del seguente tenore:
“Io sottoscritto/a ………….., fatto salvo quanto spetta ai miei eredi a titolo di quota di legittima, dispongo che l’intera quota disponibile del mio patrimonio sia attribuita a….. (segue la data e la sottoscrizione)”
 
- Quando è opportuno rivolgersi ad un professionista qualificato?

Come abbiamo detto, il testamento olografo è a costo zero. Tuttavia, prima di fare il testamento olografo, può essere d’aiuto  rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia successoria. In questo modo si avrà la certezza che le volontà testamentarie saranno rispettate senza litigi tra gli eredi e senza andare di fronte ad un Giudice
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Il Divorzio Breve è legge, svolta storica per l'Italia.

22/4/2015

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Svolta epocale per l'Italia, oggi la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il divorzio breve.
Da ora in poi basteranno, nella maggioranza dei casi, sei mesi per chiudere definitivamente con un matrimonio.
Novità anche sulla comunione dei beni che si scioglie al momento della separazione consensuale o alla prima udienza in caso di separazione giudiziale.

Cosa prevede il divorzio breve:
non saranno più necessari i tre anni di attesa, indipendentemente dalla presenza o meno dei figli anche se restano i due gradi di giudizio (prima la separazione e poi il divorzio).
Da adesso però il tempo, per addivenire al divorzio, si accorcia e passa da tre anni a soli sei mesi nel caso i coniugi abbiano fatto la separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale.
Inoltre la legge sul divorzio breve è operativa anche per i procedimenti in corso.

Riteniamo che la legge approvata oggi alla Camera sia una grande espressione di libertà.
Ora bisogna attendere la firma del Presidente della Repubblica, ma è questione di giorni, e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per rendere finalmente operative le nuove norme.

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Tenere fuori i bambini dai conflitti

25/3/2015

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È molto importante che le coppie in via di separazione o di divorzio, tengano i figli, soprattutto se minori, fuori da ogni conflitto. Anche se la separazione può essere molto dura per entrambi i coniugi, è fondamentale ricordare questo: I figli non sono terapisti. Non devono essere coinvolti nelle questioni degli adulti, perché non sono adulti e, se non strettamente necessario, non devono avere nessuna informazione riguardo alla separazione in corso, perché non hanno gli strumenti per comprendere ed elaborare correttamente una situazione così dolorosa e difficile.

Per essere sicuri che I figli vengano tenuti fuori da ogni tipo di conflitto, i coniugi non devono:

  • Chiedere ai figli di scegliere da che parte stare o di passare più tempo con un genitore piuttosto che con l’altro.


  • Far sentire i figli in colpa perché passano del tempo con l’altro coniuge, anche se principale responsabile della separazione (es. in caso di tradimento), né farli sentire in dovere di mettersi contro di lui, considerando il tradimento verso se stessi come un tradimento verso la famiglia. Un coniuge tradisce o lascia l’altro coniuge, non i figli.


  • Parlare davanti ai figli di questioni inerenti al divorzio né di qualunque altra questione ad esso connessa.


  • Buttare il carico emotivo sui figli aspettandosi conforto, complicità e sostegno. È un carico troppo grosso, i bambini non sono in grado di sostenere un genitore e, nel tentativo di farlo, si sentirebbero inadeguati, incapaci e non all’altezza, minando fortemente la loro autostima. Per quanto difficile, è compito del genitore sostenere e proteggere i figli, mai il contrario. I bambini sono e devono restare solo bambini.

  • Usare i figli come pedine nella negoziazione*, limitando i loro contatti con l’altro genitore al fine di punirlo. Chi si punisce realmente sono i figli stessi.

  • Usare i figli come tramite. I bambini non dovrebbero mai consegnare documenti importanti tra i due coniugi, riportare i messaggi che i coniugi non voglio riferirsi di persona, né tantomeno fare da fattorini per la consegna di assegni. I figli non possono e non devono avere alcun ruolo che li coinvolga attivamente nella separazione e nei conflitti tra i genitori.

  • Parlare male, denigrare o insultare il proprio ex-coniuge in presenza dei figli.

  • Chiedere ai figli cosa hanno fatto nel tempo passato con l’altro genitore, né chiedere loro di spiarlo per proprio conto.

I bambini non hanno niente a che vedere con la fine del matrimonio. La separazione o il divorzio sono già sufficientemente duri e traumatici per loro senza che i genitori li coinvolgano direttamente nella questione. È dovere di entrambi i coniugi, di entrambi i genitori, rendere la separazione il meno traumatica possibile per i figli, spiegando loro in maniera chiara che non hanno alcuna responsabilità né alcuna colpa per quello che sta accadendo. Che i cambiamenti nella loro vita saranno solo di carattere logistico ma non affettivo e che l’amore dei genitori nei loro confronti e la presenza di entrambi nella loro vita, non verrà mai meno. Queste sono le uniche parole che i figli devono udire riguardo al divorzio

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I 3 grandi errori da evitare nella scelta dell'avvocato

27/11/2014

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Si sa, purtroppo nella vita prima o poi toccano a tutti delle disgrazie.

Si prova a tenersene lontani con scongiuri, con grandi e piccole scaramanzie, con offerte agli Dei e tattiche dilatorie… ma inevitabilmente arriva per ognuno il maledetto giorno in cui ci si rende conto di aver bisogno di un avvocato! Del resto, mica potete pensare che i guai capitino sempre agli altri, no?Ebbene, datemi retta: quando quel momento arriva, è meglio premunirsi per evitare ulteriori drammi. Già è orribile il pensiero di doversi recare da questa figura mitologica a metà fra un serpente piumato ed un licantropo… cerchiamo almeno di non commettere ulteriori errori.

Ce ne sono tre, più consueti:

1) Mi serve un avvocato bastardo, così distruggo l’avversario.
Sfatiamo un mito, amici miei. Gli avvocati “bastardi” di solito lo sono sempre, non solo quando fa piacere a voi. In altre parole sono innanzi tutto “bastardi dentro”. Se non hanno scrupoli con l’avversario state tranquilli che non ne avranno nemmeno con voi, ed anzi, è molto probabile che proprio voi sarete le loro prime, spesso uniche, vittime. Dovete sapere infatti che di solito tali colleghi “ringhianti” sono ben conosciuti nell’ambiente, sia dagli altri avvocati che dai giudici, e per questo ampiamente disistimati ed ostacolati. Raramente riescono a sortire risultati positivi. Tranne che a loro favore, naturalmente, facendosi pagare fior di parcelle.

2) Mi occorre un avvocato bravo, quindi vado dal migliore.
Ahimè, dovete sapere che “l’avvocato migliore” è una proiezione del nostro desiderio di assistenza. Come tale, però, è solo una illusione. Esistono i grandi studi “di moda”, è vero, ma di solito sono tali perché si fanno pagare moltissimo, soprattutto per l’immagine e la struttura. Se vi rivolgete ad uno di questi, è molto probabile che l’incarico sia preso dal suo notissimo titolare (che poi vi presenterà una parcella adeguata al suo nome), ma che il lavoro venga effettivamente svolto da uno dei più giovani di studio. Perciò, meglio è informarsi fra parenti ed amici per individuare un professionista onesto e diligente, di cui si abbia già avuta esperienza e di cui si siano già verificate queste due doti essenziali e decisive. Poi, nel colloquio che avrete con lui, sentirete “a pelle” se potrete fidarvi o meno. Di regola, ciò basterà ampiamente a farvi ottenere ragione, se l’avete.

3) In fondo se ho ragione vincerò comunque, quindi non mi serve un avvocato di fiducia, mi basta quello che si fa pagare di meno.
Eh. Magari fosse così semplice! Partiamo da un dato di fatto: nessuno lavora gratis. Ne voi, ne l’avvocato. Quindi, se lo pagate poco è perché… lavora poco.
La strada opportuna è invece quella che vi fa pagare il giusto in relazione alla qualità dell’impegno che ottenete. E qui affrontiamo il secondo punto: non è detto che “aver ragione” vi consenta di ottenere per ciò solo un giudice che ve la riconosca. La verità processuale molto spesso è diversa da quella reale, ed è necessaria una grande collaborazione fra voi ed il vostro legale di fiducia affinché le due verità possano combaciare. Quello che conta davvero in un legale, e che fa la differenza, è l’esperienza, la capacità strategica di saper utilizzare gli strumenti normativi più adatti e tanto, tanto buon senso. Se riuscirete a trovare un avvocato così (ce ne sono, credetemi) sarete sulla buona strada per ottenere risultati accettabili. Ricordate però che pretendere onestà va bene se sarete voi i primi a garantirla, sia nelle informazioni che fornirete che nella ricompensa che riconoscerete.

Insomma: più conoscete il vostro legale, più lo eviterete nel futuro!

Fonte:http://contravvocato.blogspot.it/
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Fino a quando un genitore e' tenuto a mantenere un figlio maggiorenne?

3/3/2014

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Per il nostro ordinamento, un genitore e' obbligato a mantenere un figlio anche se divenuto maggiorenne finché lo stesso non abbia raggiunto una indipendenza economica.

Questo significa che se un figlio decide di intraprendere gli studi universitari o non ha ancora trovato un'occupazione i genitori sono tenuti a provvedere al suo mantenimento.

Per evitare però che il figlio maggiorenne utilizzi questa situazione in maniera opportunistica, gravando sulle finanze dei genitori, la Cassazione e' intervenuta a fare chiarezza con alcuni provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha affermato l'esclusione dell'obbligo del genitore separato al mantenimento del figlio maggiorenne che, sebbene non autosufficiente economicamente, ha in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa a tempo determinato. 

Ancora, con la sentenza n. 27377 del 06.12.2013, la Cassazione ha stabilito che: "il figlio ultratrentenne non ha più diritto all'assegno di mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire un'autosufficienza economica".
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1585/2014, ha chiarito che: "se il figlio ha uno scarso rendimento negli studi universitari e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo del mantenimento". 

Molto interessante e' anche il contenuto di un decreto del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2013.
Il Tribunale ha riconosciuto ad un padre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio perché lo stesso aveva ventiquattro anni, da sei anni aveva abbandonato gli studi, non si era dedicato al reperimento di una stabile occupazione lavorativa ed,infine, conviveva stabilmente con la sua compagna. 

Dunque, in questo caso specifico la revoca dell'assegno e' stata giustificata non solo perché il ragazzo volontariamente non si era attivato a reperire un'attività lavorativa ma anche perché andando a convivere con la propria fidanzata aveva di fatto dato vita ad un nuovo nucleo familiare staccandosi dalla famiglia di origine.

In conclusione:
Un genitore può chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio tutte le volte in cui lo stesso sia iscritto all'università ma con scarso rendimento (ad esempio pochi esami in tanti anni) oppure pur avendo opportunità di lavoro le rifiuti; un figlio che si comporta in tal modo utilizza il mantenimento del genitore in maniera opportunistica e parassitaria, di conseguenza non ha alcun diritto ad essere mantenuto.
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Modalità di visita dei figli: chi decide?

24/2/2014

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Quando una coppia si separa senza riuscire a trovare un accordo sulle modalità di frequentazione dei figli, spetta al giudice stabilire una regolamentazione minima degli incontri: vediamo in che misura.

Una delle questioni più spinose che si pone in una separazione matrimoniale è spesso costituita dalla decisione su tempi e modi con cui il genitore non convivente con la prole (di solito il padre) dovrà frequentare i figli.

Infatti, se è noto che, di regola, la prole è affidata in modo congiunto ai genitori [1] (salvo gravi motivi che giustifichino l’affido esclusivo), è anche vero che il bambino, di fatto, dovrà vivere in modo prevalente con uno solo di loro (in genere la madre).

A chi spetterà, allora, decidere quando e come il bambino dovrà trascorrere il suo tempo col genitore che non abiti stabilmente con loro?

La soluzione più auspicabile, che rappresenta anche la regola generale, è quella che debbano essere i genitori a concordare i tempi e modalità di tali incontri.

A questo scopo potrà essere di grosso aiuto alla coppia raggiungere l’accordo di separazione dopo aver seguito un percorso di mediazione familiare o di diritto collaborativo: ciò in quanto, in tal modo, gli accordi sono presi con maggiore consapevolezza dei reciproci bisogni e sono destinati anche a durare nel tempo, senza che le parti  in seguito si rivolgano al Tribunale per modificarli.

Ma cosa accade quando la coppia proprio non riesce a collaborare?

Una sentenza della Corte d’appello di Catania [2] ha precisato come, in tal caso, debba essere il giudice a decidere sugli incontri. Egli potrà tuttavia stabilire solo una “cornice minima” dei tempi di permanenza, valutando una serie di fattori come:

- il tipo di relazione familiare che il genitore non convivente ha con i propri figli, non essendo essa caratterizzata dalla abitudinarietà di determinati comportamenti (come, ad esempio, il mangiare e il dormire);

- la necessità che i figli trascorrano dei tempi adeguati a consentire un rapporto continuativo con il genitore non convivente (ad esempio, gli interi fine settimana o tempi infrasettimanali) senza che, tuttavia, ciò comporti una interferenza con l’ordinaria organizzazione di vita domestica con l’altro genitore.

Ad esempio, il giudice può prevedere che il genitore non convivente debba trascorrere col bambino almeno due giornate a settimana e determinati periodi festivi, ma non potrà indicare nel dettaglio i giorni e le esatte modalità degli incontri, che vanno comunque demandate al buon senso dei genitori e alla capacità di anteporre l’interesse dei bambini a quelli personali e al conflitto giudiziario.

In questo senso, precisa la sentenza, dovere del genitore è saper interpretare in modo responsabile eventuali “segni di disagio” dei figli e quindi, per esempio, riportarli dall’altro genitore, se durante la notte non riescono ad addormentarsi senza la presenza di quest’ultimo.

In ogni caso, sottolinea la Corte, quanto specificato dal giudice non va mai letto come una limitazione dei tempi di permanenza con l’altro genitore; una limitazione, infatti, può essere disposta dal magistrato (ad esempio, prevedendo che genitore e figlio si incontrino solo presso i servizi sociali) solo se vi sia prova che dalla libera frequentazione delle parti possa derivare un danno al minore (si pensi al caso in cui il bambino si mostri turbato all’idea di incontrare da solo il genitore a causa di episodi di violenza cui abbia assistito in passato).

IN PRATICA 
Dopo la separazione, sono i genitori a doversi accordare sui tempi e le modalità di permanenza dei figli con ciascuno di loro. Solo in mancanza di un accordo, tale decisione spetta al giudice, il quale dovrà stabilire una regolamentazione minima degli incontri, senza limitare il diritto di genitori e figli a frequentarsi in modo continuativo.

[1] L’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L.54/06 prevede che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi….
Il giudice… valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore… Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.


Fonte: http://www.laleggepertutti.it/47425_modalita-di-visita-dei-figli-chi-decide

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I nuovi diritti dei nonni

16/9/2013

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Più tutela e garanzie per i nonni, che, grazie alla riforma, potranno vantare – e far valere in giudizio – il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, ferma la valutazione sulla compatibilità delle loro richieste, con il superiore interesse del minore. Difatti, il codice civile [2] dispone oggi che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Non solo. Il nonno, paterno o materno, cui sia impedito l’esercizio di tale diritto, potrà ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del nipote, al fine di ottenere l’emissione dei provvedimenti più idonei per soddisfare le esigenze dei minori, quali il diritto a conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.

I nonni entrano così tra i soggetti legittimati dalla legge a far valere, innanzi ad un’aula di tribunale, i propri diritti nei confronti del minore. Perché se è vero che la legge ha così voluto istituire una sorta di diritto ad avere un nipote, dall’altro lato – e forse a maggior ragione – ha creato le basi al diritto dei minori ad avere un nonno.

[1] Legge n. 219/12.

[2] Nuovo articolo 317 bis cod. civ.

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/34823_i-diritti-del-nonno-nella-riforma-del-diritto-di-famiglia


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Separazione, come cambia l'assegno di mantenimento se mutano le condizione economiche

4/6/2013

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Separazione e assegno dio mantenimentoSeparazione e assegno di mantenimento.
Riduzione del mantenimento alla ex quando cambiano le condizioni economiche la Cassazione sancisce il principio della riducibilità del mantenimento stabilito dal Giudice della separazione, laddove siano mutate le reciproche condizioni economiche degli ex coniugi.
Allo stesso tempo, ribadisce l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne libero da impegni scolastici e inoccupato non per sua colpa.
Nel caso affrontato, il ricorrente faceva valere in Appello - senza ottenere soddisfazione - l'avvenuta riduzione del suo reddito a seguito di pensionamento per motivi di salute, e il contemporaneo incremento del reddito dell'ex moglie che aveva nel frattempo trovato un impiego stabile e ricavato denaro dalla vendita di un terreno e dalla locazione di una casa di sua proprietà.
Chiedeva altresì, sempre senza successo, un ridimensionamento dell'obbligo contributivo nei confronti del figlio, il quale, a suo dire, aveva ingiustificatamente rifiutato un'opportunità di lavoro regolare, che gli avrebbe permesso di autosostentarsi.

Nel giudizio di legittimità la Corte modifica la sentenza dei Giudici di Secondo Grado relativamente alla mancata revisione dei rapporti economici fra gli ex coniugi, rinviando al giudizio di merito anche la determinazione della somma dovuto dall'ex marito. 

Per il resto conferma l'obbligo paterno di contribuire al sostentamento del figlio maggiorenne incapace di mantenersi da solo, il quale aveva dichiarato ai Giudici dell'Appello di aver rifiutato non già un'offerta di lavoro stabile, ma un posto di barista stagionale, che non avrebbe certo potuto garantirgli l'autonomia economica.

Fonte: Cassazione: Riduzione del mantenimento alla ex quando cambiano le condizioni economiche 
(StudioCataldi.it)


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Assegni per il nucleo familiare in caso di separazione o divorzio

10/4/2013

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In caso di separazione o divorzio, il genitore affidatario dei figli che non lavora può chiedere gli assegni per il nucleo familiare a suo nome, ma sulla posizione, tutelata, dell’ex marito.

Il genitore separato o divorziato, che non lavora e intende richiedere l’assegno per il nucleo familiare quale genitore affidatario, sulla posizione dell’altro genitore [1], deve presentare direttamente la domanda di prestazione che, se inoltrata al datore di lavoro, deve essere corredata dal modello di autorizzazione rilasciato dall’Inps.

In base a quanto previsto da una circolare dell’Istituto di Previdenza Nazionale [2], il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare snelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo quanto segue.

Il nucleo è costituito dall’affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione.

Naturalmente, l’assegno non potrà essere percepito ove non si realizzino le condizioni previste dalla legge, e in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo [3].

Quando invece il coniuge affidatario vive con i nonni, caso molto frequente in tempi di crisi economica, si può richiedere all'inps gli assegni familiari sulla posizione dei nonni e finanche dei bisnonni. 
[1] Ai sensi dell’art. 211 della L. 151/1975.
[2] Inps, circolare n. 48/1992.
[3] A cura di Fabio Venanzi.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it

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