Studio Legale Solza TEL. 010 55.32.170
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Gratuito patrocinio, ovvero come divorziare gratis !

16/4/2019

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L'Avvocato Andrea Solza del Foro di Genova è abilitato al Patrocinio a spese dello Stato.

Il privato cittadino, infatti, anche nei processi riguardanti il diritto di famiglia, ha la possibilità di richiedere la nomina e l'assistenza di un avvocato a propria scelta tra quelli iscritti all'Albo del Gratuito Patrocinio, ed avere così l'avvocato "gratis".

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona che presenta i requisiti previsti dalla legge, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Ciò significa che il cliente non dovrà spendere nulla per affrontare una causa
di separazione, divorzio, affidamento minori, e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.


CHI PUÒ ESSERE AMMESSO:

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (es: mod. 730, CUD) non superiore ad € 11.493,82 (aggiornato all'anno 2019).

Nelle cause di diritto di famiglia si tiene conto del reddito del solo richiedente, senza considerare il reddito dell'altro coniuge che sarà la controparte in una eventuale causa.


Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- il cittadino italiano;
- il cittadino comunitario U.E.;
- il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia;
- l’apolide;

Il nostro studio può assistervi con professionalità e competenza nelle cause di diritto di famiglia presso il Tribunale di Genova, senza versare alcun compenso, qualora abbiate i requisiti reddituali previsti dalla legge.

Per contattare un avvocato dello studio:
  • telefona al numero: 010 55.32.170
  • oppure compila on-line il modulo di contatto.

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Separazione, divorzio e ripercussioni sui figli minori

27/12/2016

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La decisione di procedere alla separazione, oppure al divorzio, tocca molte famiglie, tanto che gli indici ISTAT, dal 2011 ad oggi, dimostrano un chiaro aumento del numero delle coppie che decidono di ricorrervi. E tra queste, molte sono le famiglie con figli minori, i quali vivono così direttamente questa esperienza.

Ecco allora che ci si chiede quale possa essere l’impatto di questa scelta sui soggetti deboli della relazione famigliare, ossia i minori.

Possiamo individuare due macro-categorie di effetti: a breve ed a lungo termine. In termini esemplificativi, gli effetti a breve termine possono consistere in:
  • mutamenti comportamentali (come ad es. maggiore aggressività, risentimento, rabbia nei confronti dei genitori, o scarsa collaborazione);
  • mutamenti emozionali (come ad es. senso di colpa o responsabilità per la rottura famigliare creatasi. Il senso di colpa è piuttosto frequente in tenera età, quando ancora il bambino non è in grado di acquisire consapevolezza circa ciò che sta accadendo. Il senso di responsabilità invece può tradursi nella tendenza, nel bambino, a comportarsi da genitore del genitore;
  • richiesta di maggiori attenzioni, che denotano il timore di essere abbandonati, accompagnati da sentimento di perdita e dolore;
  • deficit di attenzione e concentrazione, che può manifestarsi con un calo del rendimento scolastico.

Relativamente invece ai c.d. effetti a lungo termine, questi non è detto che si manifestino sempre; molto dipende dalla soglia di resilienza del bambino, vale a dire della sua capacità di adattarsi ai mutamenti. Talvolta gli effetti possono essere assorbiti nell’arco di qualche anno, altre volte invece possono accompagnare il minore fino alla vita adulta, con contestuale manifestazione di instabilità relazionale. A lungo termine, il giovane adulto può altresì mostrare comportamenti antisociali, tendenza alle dipendenze (alcol o droga), o tendenza ad instaurare legami o convivenze in giovane età.


L’elencazione degli effetti di cui sopra, vale meramente a titolo esemplificativo, con l’accortezza di tenere ben presente che ogni bambino reagisce diversamente. In ogni caso, per prevenire l’insorgere di problemi o disagi, ai genitori che decidano di separarsi o di divorziare, si consiglia di tenere determinati comportamenti, utili nella gestione e nel rapporto con il figlio. Anzitutto è importante ascoltare il minore, offrirgli un margine di spazio per permettergli di manifestare suoi dubbi, paure o perplessità, mantenendo un dialogo costante e continuo.

Inoltre, non bisogna cadere nell’errore di voler tenere nascosto al bambino il cambiamento che sta verificandosi; i bambini sono infatti molto sensibili a captare aria di menzogne; è dunque essenziale essere sinceri ed onesti, cercando di evitare di coinvolgerli nelle liti tra genitori, e non addossando colpe o denigrando l’altro coniuge.

Quando ci si divorzia, è normale poi ricostruirsi una propria vita con un altro partner; ciò non toglie che al minore questa nuova quotidianità vada presentata in maniera graduale, nel rispetto della sua capacità di accettare positivamente che una nuova persona possa stare al fianco del proprio genitore.


In conclusione è dunque essenziale che la coppia agisca nella consapevolezza di preservare quello che, per usare un’espressione giuridica, è chiamato best interest of child, ossia il superiore interesse del minore.
Se ci si comporta avendo ben presente questo principio è intuibile che la separazione o divorzio potranno essere delle soluzioni positive, di sollievo per quei figli minori costretti a vivere quotidianamente liti e soprusi che si consumano tra le mura domestiche.

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Come evitare le liti tra gli eredi e le spese del notaio

10/2/2016

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Come abbiamo anticipato nel precedente articolo, una delle soluzioni preferibili per evitare litigi tra gli eredi al momento della spartizione dei beni del defunto è la “divisione del testatore”, prevista dall’ art. 734 del codice civile.

Con la divisione del testatore, infatti, chi fa il testamento indica direttamente le persone che intende nominare eredi e precisa quali beni assegna a ciascuno di loro.
In questo modo, quando si aprirà la successione, ciascuno degli eredi istituiti nel testamento avrà il diritto di accettare l’eredità ed acquisterà automaticamente i beni che il testatore gli aveva assegnato.

Il vantaggio dunque sta proprio nell’immediato acquisto dei beni ereditari da parte degli eredi; si “salta” la comunione ereditaria e non sarà neppure necessario bussare alla porta del Notaio per stipulare l’atto divisione.

Come abbiamo già spiegato negli articoli precedenti, il testamento potrà anche essere scritto di proprio pugno dal testatore  (cd. testamento olografo) senza alcuna spesa, ferma restando comunque l’opportunità di rivolgersi ad un professionista per essere certi di non incorrere in errori e nullità.

A titolo di esempio, chi volesse far da sé potrebbe scrivere di proprio pugno il testamento (con l’indicazione della data e la firma alla fine) ed utilizzare le seguenti formule:

“Istituisco eredi universali, in quote uguali, mia moglie Tizia ed i miei due figli, Primo e Secondo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 734 primo comma del codice civile così divido tra loro il mio patrimonio:

1)      a  Tizia attribuisco in proprietà esclusiva la nostra casa di abitazione in Genova Via­­­­­­­­­­­­­­­­__________, tutti i titoli di stato, le obbligazioni ed il contante;

2)     a  Caio attribuisco in proprietà esclusiva la casa di Amalfi;

3)     a  Sempronio attribuisco in proprietà esclusiva la villa di Ischia.

Nel caso in cui, all’apertura della mia successione, i suddetti beni fossero insufficienti, in termini di valore, a formare le rispettive quote ereditarie, dispongo che siano effettuati dei conguagli in denaro. Tali conguagli dovranno essere effettuati con somme di denaro, a carico dell’eredità ed a favore dell’erede o degli eredi, la cui quota necessiti di integrazione”.
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Con l'aiuto di un buon avvocato si può velocemente stipulare un testamento olografo che possa evitare la perdita di tempo e di soldi di una divisione tra eredi.

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Eredità, come premiare il figlio preferito

22/12/2015

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IL LEGATO TESTAMENTARIO PER EVITARE I LITIGI TRA GLI EREDI

Che cosa è un legato?
Il legato è una disposizione contenuta nel testamento, mediante la quale chi fa testamento attribuisce a un determinato soggetto (detto “legatario” oppure “onorato”) un bene o un diritto avente carattere patrimoniale.
  • Ad esempio, il Signor Rossi può scrivere il proprio testamento olografo in cui istituisce erede il figlio e lascia atitolo di legato all’amico Giovanni una somma di denaro od un gioiello o un altro bene/diritto.Il legato è autonomo e distinto rispetto alla istituzione di erede; infatti mentre chi è chiamato come erede acquista i beni ereditari solo dopo aver accettato l’eredità ( con accettazione espressa o tacita), il legatario invece acquista immediatamente il bene/diritto che gli è stato attribuito.

  • Nell’esempio di sopra, quindi, Giovanni diventa immediatamente proprietario della somma di denaro o del gioiello etc. non appena si apre la successione, senza che debba accettare.

Come suggerisce anche il buon senso, è ovvio che il legato non potrà essere un peso o un debito; in genere il legato arricchisce il legatario e per questa ragione non deve essere accettato ma viene automaticamente acquistato; eccezionalmente però il legato può non arricchire il legatario ma attribuirgli un diritto che già gli spettava.
  • Nel nostro esempio, se il Signor Rossi è debitore di 500 euro nei confronti dell’amico Giovanni, nel testamento potrebbe fare a Giovanni un legato della medesima somma di 500 euro menzionando espressamente il credito (vedi art. 659 c.c.); in tal caso Giovanni “si arricchisce” di 500 euro, ma, evidentemente, non si tratta di un vero arricchimento; Giovanni, potrà così ottenere la somma di denaro pari a 500 euro a titolo di legatario senza dover agire legalmente come creditore.

Come usare il legato per premiare un erede ed evitare liti tra gli eredi e costosi processi?

In determinati casi il testatore potrebbe avere il desiderio di “premiare” uno degli eredi attribuendogli direttamente un determinato bene. Per raggiungere questo scopo il testatore ha la facoltà di istituire gli eredi e disporre che un determinato bene sia attribuito ad uno di essi a titolo di legato; in tal modo la medesima persona si troverebbe immediatamente titolare del bene a titolo di legato ed in più avrebbe anche il diritto di accettare o rinunciare all’eredità.
  • Il Signor Rossi ad esempio potrebbe istituire eredi universali i figli e la moglie (che sono peraltro legittimari) e premiare uno di loro attribuendogli un bene determinato in piena proprietà (l’ appartamento al mare, un gioiello, una somma di denaro etc.) a titolo di legato, gravante sulla quota disponibile.

L’ uso del legato testamentario, così come la “divisione del testatore”, di cui parleremo nel prossimo articolo, costituiscono in definitiva un utilissimo strumento per chi vuole evitare litigi tra gli eredi; infatti capita (troppo) frequentemente che in sede di divisione dei beni ereditari non si riesca a trovare un accordo e che gli eredi, talvolta per capriccio, altre volte perché mal consigliati, inizino delle cause in Tribunale lunghe e costose. Con il legato e la divisione del testatore invece si “salta” la comunione ereditaria ed i beni, già all’apertura della successione, sono direttamente attribuiti in proprietà ai soggetti indicati dal testatore.


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Come fare testamento a costo zero!

14/12/2015

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​IL TESTAMENTO OLOGRAFO
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- Cosa è il testamento olografo?
L’espressione “testamento olografo” indica il testamento scritto di proprio pugno dal testatore, con l’indicazione della data e sottoscritto, cioè firmato, alla fine del medesimo.

In altre parole, chi vuole “fare testamento” ha la possibilità di evitare i costi dell’atto notarile; basterà prendere carta e penna! Quindi chi vuole scrivere da sé il proprio testamento dovrà farlo di proprio pugno e con la propria abituale grafia; i testamenti scritti a macchina o al computer o scritti in toto o in parte da altri sono nulli.

Quanto al contenuto invece la legge non prevede alcuna formalità particolare; le volontà testamentarie quindi possono essere liberamente formulate dal testatore; così è valido anche un testamento scritto in forma di lettera, purché, naturalmente, presenti gli elementi essenziali sopra menzionati: scrittura autografa, data e sottoscrizione.
 
- Chi può fare il testamento olografo?
Possono fare testamento olografo tutti coloro che sanno o possono scrivere, anche se sordi o muti o ciechi (purché coscienti di ciò che scrivono e purché scrivano in italiano e non in caratteri Braille.
Invece non potrà fare il testamento olografo l’analfabeta.
 
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del testamento olografo?

I vantaggi del testamento olografo sono principalmente due: la totale segretezza delle disposizioni testamentarie ed il risparmio in termini economici.

Sotto il profilo della segretezza occorre tuttavia precisare che spesso molti testamenti olografi vanno perduti o restano nascosti e dimenticati in qualche cassetto; per evitare questi rischi pertanto è sempre consigliabile consegnare il testamento ad uno dei beneficiari; in tal modo, pur sacrificando la segretezza, vi sarà anche l’interesse del beneficiario affinchè le volontà testamentarie siano rispettate ed eseguite. 
Oppure far conservare il testamento ad un avvocato il quale alla morte eseguirà le "volontà testamentarie" del testatore.

Per quanto riguarda invece il risparmio economico, occorre fare alcune precisazioni; il testamento olografo infatti – si ripete – può essere liberamente fatto dal testatore a costo zero!

 Tuttavia bisogna ricordare che la legge pone dei limiti e dei vincoli;
in alcuni casi (esempio: la tutela dei legittimari – vedi articolo precedente) infatti la libertà testamentaria è limitata. A chi volesse fare un testamento olografo senza alcuna consulenza legale, pertanto,  la raccomandazione principale riguarda proprio la tutela dei soggetti cd. legittimari (figli, coniuge e ,in mancanza di figli e nipoti, gli ascendenti); questi soggetti infatti devono ricevere la “quota di legittima”.

A mero titolo esemplificativo, chi volesse lasciare quanto più possibile del proprio patrimonio ad amici o alla Parrocchia o ad altro ente, potrebbe limitarsi a scrivere un testamento del seguente tenore:
“Io sottoscritto/a ………….., fatto salvo quanto spetta ai miei eredi a titolo di quota di legittima, dispongo che l’intera quota disponibile del mio patrimonio sia attribuita a….. (segue la data e la sottoscrizione)”
 
- Quando è opportuno rivolgersi ad un professionista qualificato?

Come abbiamo detto, il testamento olografo è a costo zero. Tuttavia, prima di fare il testamento olografo, può essere d’aiuto  rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia successoria. In questo modo si avrà la certezza che le volontà testamentarie saranno rispettate senza litigi tra gli eredi e senza andare di fronte ad un Giudice
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Cosa succede se una persona muore e lascia degli eredi

1/12/2015

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I RISCHI DELLA ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ

Quando una persona muore si verifica la “apertura della successione” e la eredità del “de cuius” (cioè della persona morta) viene offerta ai “chiamati all’eredità” (delati) i quali potranno accettarla e divenire così eredi . In pratica gli eredi subentrano al posto del defunto e così acquistano i suoi beni ed  i suoi diritti, ma anche i suoi debiti.

I debiti ereditari rappresentano un grosso rischio per gli eredi e per questo motivo è consigliabile consultare un professionista di fiducia prima di compiere qualunque attività; accade molto di frequente infatti che gli eredi compiano determinate attività alle quali l’art. 476 del codice civile ricollega la cosiddetta “accettazione tacita” dell’eredità.
In altre parole il rischio è di diventare eredi automaticamente e dover pagare tutti i debiti del defunto!
 
LA SUCCESSIONE AB INTESTATO, LA SUCCESSIONE NECESSARIA E LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

La legge prevede due ”tipi” di successioni ereditarie:
1) la “successione testamentaria” (cioè regolata dal testamento della persona defunta).

2) la “successione legittima o ab intestato” (cioè regolata dalla legge quando non esiste un testamento valido oppure quando il testamento non attribuisce tutti i beni dell’asse ereditario).
Se una persona muore senza aver fatto testamento, l’intero patrimonio viene offerto in eredità a determinati soggetti individuati dalla legge all’articolo 565 e seguenti del codice civile.  
 
Facciamo qualche esempio di successione ab intestato (cioè senza aver fatto testamento):

·         Se una persona muore senza figli, senza ascendenti (cioè i genitori), senza fratelli o sorelle e lascia solo il coniuge: al coniuge viene offerta l’intera eredità.
·         Se una persona muore senza coniuge, senza figli, senza genitori o nonni lasciando fratelli e sorelle: ai fratelli e le sorelle viene offerto l’intero patrimonio che verrà diviso tra loro in parti uguali.
·         Se una persona muore lasciando il coniuge ed un figlio: al coniuge viene offerta la metà del patrimonio ed al figlio l’altra metà.
·         Se una persona muore lasciando il coniuge e due (o più) figli: al coniuge viene offerto 1/3 del patrimonio e ai figli vengono offerti i 2/3 del patrimonio che verranno divisi in parti uguali.

Occorre poi fare attenzione a non confondere la successione legittima o ab intestato con la tutela della legittima e dei diritti dei legittimari (cosiddetta successione necessaria dei legittimari).
 E’ risaputo infatti che determinati soggetti godono di una particolare tutela; questi soggetti, chiamati “legittimari”, hanno diritto ad una parte del patrimonio del defunto.
Essi sono il coniuge, i figli e gli ascendenti in caso di assenza di figli.

A questi soggetti è dunque riservata una quota del patrimonio ereditario. La tutela dei legittimari quindi costituisce un limite alla libertà testamentaria. Riassumendo, alla morte di una persona l’ eredità si devolve agli eredi; gli eredi possono essere individuati dal defunto con un testamento; se invece il defunto non ha fatto testamento, è la legge ad individuare gli eredi. Chi vuole fare testamento però deve sapere che determinati soggetti hanno diritto, per legge, di ricevere una parte del patrimonio.

Facciamo qualche esempio di successione necessaria:   
·         Se una persona muore senza figli, lasciando solo il coniuge: al coniuge spetta la metà del patrimonio.
·         Se una persona muore lasciando il coniuge ed un solo figlio: al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ed al figlio 1/3   
·         Se una persona muore lasciando il coniuge e due (o più) figli: al coniuge spetta 1/4 del patrimonio ed ai figli spetta complessivamente 1/2 che sarà diviso tra loro in parti uguali; cioè, se il patrimonio è di 100.000 euro, il coniuge ha diritto ad 1/4 di 100.000 e quindi 25.000 euro; i figli invece hanno diritto ad 1/2  di 100.000 e quindi 50.000 euro che si divideranno in parti uguali.

La successione necessaria – ripetiamo – è solo un limite alla libertà testamentaria; quindi ad essa occorre fare riferimento quando si vuole fare testamento. In altre parole, ciascuno di noi è libero di scegliere a chi lasciare l’eredità, però dobbiamo essere consapevoli che alcuni nostri stretti familiari (coniuge, figli e talvolta nipoti) sono cosiddetti ”legittimari” e la legge offre loro una speciale tutela. Questi soggetti infatti, all’apertura della successione, potranno calcolare quanto ricevuto e se hanno ricevuto meno di quanto la legge prevede, potranno rivolgersi al giudice, impugnare il testamento ed agire con la cosiddetta “azione di riduzione”.

Per essere ancora più chiari facciamo un esempio.
·         Immaginiamo che una persona, che chiameremo il signor Rossi, sia sposato con due figli e che abbia una casa in piena proprietà ed una somma di denaro depositata in banca. Ebbene, se il Signor Rossi volesse fare un testamento pubblico (cioè con atto del Notaio) o un testamento olografo (cioè lo scrive da solo il testamento, senza rivolgersi ad un Notaio) la legge gli consente di lasciare una quota del proprio patrimonio a chi desidera (ad es. ad un amico, una associazione, una parrocchia etc.);
l’art. 542 c.c. infatti prevede che un quarto dell’eredità debba necessariamente andare al coniuge ed un mezzo spetta per legge ai figli; in definitiva, il Signor Rossi quando scriverà il testamento dovrà fare in modo che siano rispettate queste quote di eredità in favore dei legittimari: il coniuge ed i due figli (cd. quota indisponibile);
sarà invece libero di lasciare a chi vuole solo una quota di eredità pari ad un quarto (cd. quota disponibile).
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Il Divorzio Breve è legge, svolta storica per l'Italia.

22/4/2015

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Svolta epocale per l'Italia, oggi la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il divorzio breve.
Da ora in poi basteranno, nella maggioranza dei casi, sei mesi per chiudere definitivamente con un matrimonio.
Novità anche sulla comunione dei beni che si scioglie al momento della separazione consensuale o alla prima udienza in caso di separazione giudiziale.

Cosa prevede il divorzio breve:
non saranno più necessari i tre anni di attesa, indipendentemente dalla presenza o meno dei figli anche se restano i due gradi di giudizio (prima la separazione e poi il divorzio).
Da adesso però il tempo, per addivenire al divorzio, si accorcia e passa da tre anni a soli sei mesi nel caso i coniugi abbiano fatto la separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale.
Inoltre la legge sul divorzio breve è operativa anche per i procedimenti in corso.

Riteniamo che la legge approvata oggi alla Camera sia una grande espressione di libertà.
Ora bisogna attendere la firma del Presidente della Repubblica, ma è questione di giorni, e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per rendere finalmente operative le nuove norme.

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Tenere fuori i bambini dai conflitti

25/3/2015

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È molto importante che le coppie in via di separazione o di divorzio, tengano i figli, soprattutto se minori, fuori da ogni conflitto. Anche se la separazione può essere molto dura per entrambi i coniugi, è fondamentale ricordare questo: I figli non sono terapisti. Non devono essere coinvolti nelle questioni degli adulti, perché non sono adulti e, se non strettamente necessario, non devono avere nessuna informazione riguardo alla separazione in corso, perché non hanno gli strumenti per comprendere ed elaborare correttamente una situazione così dolorosa e difficile.

Per essere sicuri che I figli vengano tenuti fuori da ogni tipo di conflitto, i coniugi non devono:

  • Chiedere ai figli di scegliere da che parte stare o di passare più tempo con un genitore piuttosto che con l’altro.


  • Far sentire i figli in colpa perché passano del tempo con l’altro coniuge, anche se principale responsabile della separazione (es. in caso di tradimento), né farli sentire in dovere di mettersi contro di lui, considerando il tradimento verso se stessi come un tradimento verso la famiglia. Un coniuge tradisce o lascia l’altro coniuge, non i figli.


  • Parlare davanti ai figli di questioni inerenti al divorzio né di qualunque altra questione ad esso connessa.


  • Buttare il carico emotivo sui figli aspettandosi conforto, complicità e sostegno. È un carico troppo grosso, i bambini non sono in grado di sostenere un genitore e, nel tentativo di farlo, si sentirebbero inadeguati, incapaci e non all’altezza, minando fortemente la loro autostima. Per quanto difficile, è compito del genitore sostenere e proteggere i figli, mai il contrario. I bambini sono e devono restare solo bambini.

  • Usare i figli come pedine nella negoziazione*, limitando i loro contatti con l’altro genitore al fine di punirlo. Chi si punisce realmente sono i figli stessi.

  • Usare i figli come tramite. I bambini non dovrebbero mai consegnare documenti importanti tra i due coniugi, riportare i messaggi che i coniugi non voglio riferirsi di persona, né tantomeno fare da fattorini per la consegna di assegni. I figli non possono e non devono avere alcun ruolo che li coinvolga attivamente nella separazione e nei conflitti tra i genitori.

  • Parlare male, denigrare o insultare il proprio ex-coniuge in presenza dei figli.

  • Chiedere ai figli cosa hanno fatto nel tempo passato con l’altro genitore, né chiedere loro di spiarlo per proprio conto.

I bambini non hanno niente a che vedere con la fine del matrimonio. La separazione o il divorzio sono già sufficientemente duri e traumatici per loro senza che i genitori li coinvolgano direttamente nella questione. È dovere di entrambi i coniugi, di entrambi i genitori, rendere la separazione il meno traumatica possibile per i figli, spiegando loro in maniera chiara che non hanno alcuna responsabilità né alcuna colpa per quello che sta accadendo. Che i cambiamenti nella loro vita saranno solo di carattere logistico ma non affettivo e che l’amore dei genitori nei loro confronti e la presenza di entrambi nella loro vita, non verrà mai meno. Queste sono le uniche parole che i figli devono udire riguardo al divorzio

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I 3 grandi errori da evitare nella scelta dell'avvocato

27/11/2014

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Si sa, purtroppo nella vita prima o poi toccano a tutti delle disgrazie.

Si prova a tenersene lontani con scongiuri, con grandi e piccole scaramanzie, con offerte agli Dei e tattiche dilatorie… ma inevitabilmente arriva per ognuno il maledetto giorno in cui ci si rende conto di aver bisogno di un avvocato! Del resto, mica potete pensare che i guai capitino sempre agli altri, no?Ebbene, datemi retta: quando quel momento arriva, è meglio premunirsi per evitare ulteriori drammi. Già è orribile il pensiero di doversi recare da questa figura mitologica a metà fra un serpente piumato ed un licantropo… cerchiamo almeno di non commettere ulteriori errori.

Ce ne sono tre, più consueti:

1) Mi serve un avvocato bastardo, così distruggo l’avversario.
Sfatiamo un mito, amici miei. Gli avvocati “bastardi” di solito lo sono sempre, non solo quando fa piacere a voi. In altre parole sono innanzi tutto “bastardi dentro”. Se non hanno scrupoli con l’avversario state tranquilli che non ne avranno nemmeno con voi, ed anzi, è molto probabile che proprio voi sarete le loro prime, spesso uniche, vittime. Dovete sapere infatti che di solito tali colleghi “ringhianti” sono ben conosciuti nell’ambiente, sia dagli altri avvocati che dai giudici, e per questo ampiamente disistimati ed ostacolati. Raramente riescono a sortire risultati positivi. Tranne che a loro favore, naturalmente, facendosi pagare fior di parcelle.

2) Mi occorre un avvocato bravo, quindi vado dal migliore.
Ahimè, dovete sapere che “l’avvocato migliore” è una proiezione del nostro desiderio di assistenza. Come tale, però, è solo una illusione. Esistono i grandi studi “di moda”, è vero, ma di solito sono tali perché si fanno pagare moltissimo, soprattutto per l’immagine e la struttura. Se vi rivolgete ad uno di questi, è molto probabile che l’incarico sia preso dal suo notissimo titolare (che poi vi presenterà una parcella adeguata al suo nome), ma che il lavoro venga effettivamente svolto da uno dei più giovani di studio. Perciò, meglio è informarsi fra parenti ed amici per individuare un professionista onesto e diligente, di cui si abbia già avuta esperienza e di cui si siano già verificate queste due doti essenziali e decisive. Poi, nel colloquio che avrete con lui, sentirete “a pelle” se potrete fidarvi o meno. Di regola, ciò basterà ampiamente a farvi ottenere ragione, se l’avete.

3) In fondo se ho ragione vincerò comunque, quindi non mi serve un avvocato di fiducia, mi basta quello che si fa pagare di meno.
Eh. Magari fosse così semplice! Partiamo da un dato di fatto: nessuno lavora gratis. Ne voi, ne l’avvocato. Quindi, se lo pagate poco è perché… lavora poco.
La strada opportuna è invece quella che vi fa pagare il giusto in relazione alla qualità dell’impegno che ottenete. E qui affrontiamo il secondo punto: non è detto che “aver ragione” vi consenta di ottenere per ciò solo un giudice che ve la riconosca. La verità processuale molto spesso è diversa da quella reale, ed è necessaria una grande collaborazione fra voi ed il vostro legale di fiducia affinché le due verità possano combaciare. Quello che conta davvero in un legale, e che fa la differenza, è l’esperienza, la capacità strategica di saper utilizzare gli strumenti normativi più adatti e tanto, tanto buon senso. Se riuscirete a trovare un avvocato così (ce ne sono, credetemi) sarete sulla buona strada per ottenere risultati accettabili. Ricordate però che pretendere onestà va bene se sarete voi i primi a garantirla, sia nelle informazioni che fornirete che nella ricompensa che riconoscerete.

Insomma: più conoscete il vostro legale, più lo eviterete nel futuro!

Fonte:http://contravvocato.blogspot.it/
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Come modificare gli accordi pattuiti nell'atto di separazione

16/9/2014

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E' possibile modificare i provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli e le questioni economiche dopo aver effettuato l'atto di separazione? Si, e non è così difficile come può sembrare.

Tutte le decisioni pattuite nell'atto di separazione riguardanti i rapporti personali con l'ex coniuge (come ad esempio l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali) possono essere modificate in qualsiasi momento. Come? Il procedimento non è così complesso come può sembrare.

Per chiedere al Giudice di modificare gli accordi pattuiti al momento della separazione basta presentare dei motivi giustificati in Tribunale. Le ragioni che posso portare alla modifica degli accordi di separazione devono sottolineare dei cambiamenti di fatto e di diritto rilevanti rispetto a quelli considerati al momento della separazione giudiziale o consensuale.

Facciamo qualche esempio:

hai appena ricevuto una promozione e un incremento dello stipendio? Il tuo ex coniuge potrebbe chiederti di aumentare in proporzione l'assegno di mantenimento che era stato precedentemente pattuito. Al contrario, invece, se hai perso il lavoro o se ti è stato diminuito lo stipendio, sarai tu a poter chiedere la diminuzione dell'assegno di mantenimento da versare al tuo ex coniuge;

se durante l'atto di separazione, il tuo ex coniuge non ha chiesto l'assegno di mantenimento, potrebbe chiederlo a seguito della perdita di lavoro, del taglio dello stipendio o di altri motivi validi;

nel caso in cui fossero coinvolti dei figli minori, il genitore non collocatario che ha diritto a vederli in giorni prestabiliti potrebbe richiedere l'assegno l'aumento o la riduzione dei periodi e delle tempistiche di visita nel caso in cui traslocasse all'estero o molto lontano dalla residenza dei figli.

Per modificare le condizioni di separazione è necessaria l'assistenza di un avvocato che faccia ricorso secondo le norme previste dal'art. 710 c.p.c. al Presidente del Tribunale . Una volta accertati i motivi di modifica proposti, il Tribunale emette un decreto motivato impugnabile con reclamo alla Corte d'Appello e attiva le procedure necessarie per revisionare l'atto di separazione.       

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