
In caso di separazione o divorzio, il genitore affidatario dei figli che non lavora può chiedere gli assegni per il nucleo familiare a suo nome, ma sulla posizione, tutelata, dell’ex marito.
Il genitore separato o divorziato, che non lavora e intende richiedere l’assegno per il nucleo familiare quale genitore affidatario, sulla posizione dell’altro genitore [1], deve presentare direttamente la domanda di prestazione che, se inoltrata al datore di lavoro, deve essere corredata dal modello di autorizzazione rilasciato dall’Inps.
In base a quanto previsto da una circolare dell’Istituto di Previdenza Nazionale [2], il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare snelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo quanto segue.
Il nucleo è costituito dall’affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione.
Naturalmente, l’assegno non potrà essere percepito ove non si realizzino le condizioni previste dalla legge, e in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo [3].
Quando invece il coniuge affidatario vive con i nonni, caso molto frequente in tempi di crisi economica, si può richiedere all'inps gli assegni familiari sulla posizione dei nonni e finanche dei bisnonni.
[1] Ai sensi dell’art. 211 della L. 151/1975.
[2] Inps, circolare n. 48/1992.
[3] A cura di Fabio Venanzi.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it
Il genitore separato o divorziato, che non lavora e intende richiedere l’assegno per il nucleo familiare quale genitore affidatario, sulla posizione dell’altro genitore [1], deve presentare direttamente la domanda di prestazione che, se inoltrata al datore di lavoro, deve essere corredata dal modello di autorizzazione rilasciato dall’Inps.
In base a quanto previsto da una circolare dell’Istituto di Previdenza Nazionale [2], il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare snelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo quanto segue.
Il nucleo è costituito dall’affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione.
Naturalmente, l’assegno non potrà essere percepito ove non si realizzino le condizioni previste dalla legge, e in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo [3].
Quando invece il coniuge affidatario vive con i nonni, caso molto frequente in tempi di crisi economica, si può richiedere all'inps gli assegni familiari sulla posizione dei nonni e finanche dei bisnonni.
[1] Ai sensi dell’art. 211 della L. 151/1975.
[2] Inps, circolare n. 48/1992.
[3] A cura di Fabio Venanzi.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it