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Eliminata l'odiosa differenza tra figli legittimi e figli naturali

30/11/2012

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ImmaAvvocato Andrea Solza | Genova
Pochi giorni fa con 336 voti favorevoli, 31 contrari e 58 astenuti, è passata la legge che equipara i diritti dei figli naturali a quelli nati all'interno del matrimonio (legittimi).
Finalmente in Italia tutti i figli sono uguali: in particolare il testo di legge dice che: "la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età".
E si chiude con «nel codice civile le parole: "figli legittimi" e "figli naturali" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguente: "figli".

Il figlio, qualunque sia la sua situazione familiare "ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". Il figlio "ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti", introducendo quindi i diritti e doveri del figlio, modificando l'art. 315 c.c.".

Il figlio minore (che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento) "ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano". Il figlio "deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa"; il figlio può sottrarsi all'obbligo di prestare gli alimenti a quel genitore, nel caso però in cui sia venuta meno la potestà genitoriale.

Il Governo dovrà adottare entro 12 mesi "uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi".

Questa legge era attesa da anni e sembra incredibile che solo nel 2012 sia stata eliminata una discriminazione così odiosa e non degna di un Paese civile. 

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Tutela del patrimonio nella separazione. Niente comunione per i titoli acquistati con risorse proprie.

26/11/2012

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Restano personali i titoli acquistati con i proventi della vendita di un immobile di proprietà esclusiva. Cadono in comunione, invece, gli importi impiegati per acquistare beni che concorrono a formare il patrimonio di entrambi i coniugi. A puntualizzarlo è la Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza 19454/2012. 

E' la vicenda una donna che, a seguito di sentenza irrevocabile di separazione, decide di chiedere al giudice lo scioglimento della comunione legale, che ha per oggetto un immobile e alcuni titoli. Il tribunale, accertata la comproprietà dell'appartamento, ne dispone la vendita per poi spartire il ricavato in parti uguali. Stessa sorte per i valori mobiliari, con condanna del coniuge alla restituzione della metà all'ex moglie.Ma l'uomo impugna la pronuncia: l'immobile – rileva – non è mai caduto in comunione, poiché comperato con il ricavato della vendita di un bene di sua esclusiva proprietà.

Di qui, la richiesta della restituzione delle somme prelevate dal suo patrimonio e poi investite. Per le stesse ragioni, l'uomo pretende che gli sia riconosciuta la piena titolarità dei valori acquistati con personali risorse.La Corte d'appello, però, accoglie solo parzialmente le sue domande: al momento della traslazione, precisa, non sono sono state osservate le prescrizioni dell'articolo 179, comma 2, del Codice civile – espressa dichiarazione sulla natura personale delle somme impiegate per l'acquisto e partecipazione dell'altro coniuge – che avrebbero consentito di salvare il bene dalla comunione.

L'immobile, pertanto, va senz'altro dichiarato bene comune, così come gli importi usati per l'acquisto, dei quali si nega la restituzione all'appellante. Viene soddisfatta, invece, la richiesta dell'uomo circa il riconoscimento dell'esclusiva titolarità dei valori mobiliari, frutto di un suo personale investimento.

Di opposto avviso è la coniuge, che propone ricorso, insistendo per la caduta in comunione anche dei titoli, siccome non espressamente esclusi da tale regime legale.La Cassazione non concorda con la ricorrente.

In base all'articolo 179, comma 1, lettera f), gli acquisti effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali – spiega il collegio – conservano «tale qualità purché ciò sia espressamente dichiarato» nel l'atto di compravendita. Tuttavia, la norma si riferisce a «beni diversi da quelli immobili e mobili registrati».

Ed è solo per questi ultimi che il comma 2 dell'articolo 179 del Codice civile richiede sia la partecipazione dell'altro coniuge alla traslazione, sia il «concorde riconoscimento della natura personale del bene e l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione» indicate tassativamente nel Codice. Il legislatore, pertanto, ha distinto il regime giuridico relativo ai beni mobili, da quello degli immobili, escludendo solo per i primi la necessaria condizione della partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto (indispensabile, invece, per le traslazioni immobiliari). 
Inoltre – concludono i giudici di legittimità – la dichiarazione indicata nella lettera f) dell'articolo 179, comma 1, del Codice civile non occorrerebbe se fosse provata con certezza la provenienza delle risorse per l'atto traslativo dal trasferimento di beni personali. Così, nel caso concreto, pur caduto in comunione l'immobile acquistato dal coniuge con denari propri, sui titoli – accertata la natura personalissima delle somme usate dall'uomo per gli investimenti – egli aveva conservato l'esclusiva proprietà.
Fonte: IL SOLE 24 ORE


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Dal 26 novembre sarà on-line il nuovo sito internet dello Studio Legale Solza

15/11/2012

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Siamo orgogliosi di comunicare che dal 26 novembre 2012 sarà attivo il nuovo sito internet dello Studio Legale Solza.
Ci sarà un'area dedicata agli articoli e alle news che affronterà i problemi più dibattuti in tema di separazione e divorzio.

Veniteci a trovare spesso !

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