
Per il nostro ordinamento, un genitore e' obbligato a mantenere un figlio anche se divenuto maggiorenne finché lo stesso non abbia raggiunto una indipendenza economica.
Questo significa che se un figlio decide di intraprendere gli studi universitari o non ha ancora trovato un'occupazione i genitori sono tenuti a provvedere al suo mantenimento.
Per evitare però che il figlio maggiorenne utilizzi questa situazione in maniera opportunistica, gravando sulle finanze dei genitori, la Cassazione e' intervenuta a fare chiarezza con alcuni provvedimenti.
Questo significa che se un figlio decide di intraprendere gli studi universitari o non ha ancora trovato un'occupazione i genitori sono tenuti a provvedere al suo mantenimento.
Per evitare però che il figlio maggiorenne utilizzi questa situazione in maniera opportunistica, gravando sulle finanze dei genitori, la Cassazione e' intervenuta a fare chiarezza con alcuni provvedimenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha affermato l'esclusione dell'obbligo del genitore separato al mantenimento del figlio maggiorenne che, sebbene non autosufficiente economicamente, ha in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa a tempo determinato.
Ancora, con la sentenza n. 27377 del 06.12.2013, la Cassazione ha stabilito che: "il figlio ultratrentenne non ha più diritto all'assegno di mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire un'autosufficienza economica".
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1585/2014, ha chiarito che: "se il figlio ha uno scarso rendimento negli studi universitari e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo del mantenimento".
Molto interessante e' anche il contenuto di un decreto del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2013.
Il Tribunale ha riconosciuto ad un padre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio perché lo stesso aveva ventiquattro anni, da sei anni aveva abbandonato gli studi, non si era dedicato al reperimento di una stabile occupazione lavorativa ed,infine, conviveva stabilmente con la sua compagna.
Dunque, in questo caso specifico la revoca dell'assegno e' stata giustificata non solo perché il ragazzo volontariamente non si era attivato a reperire un'attività lavorativa ma anche perché andando a convivere con la propria fidanzata aveva di fatto dato vita ad un nuovo nucleo familiare staccandosi dalla famiglia di origine.
In conclusione:
Ancora, con la sentenza n. 27377 del 06.12.2013, la Cassazione ha stabilito che: "il figlio ultratrentenne non ha più diritto all'assegno di mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire un'autosufficienza economica".
Inoltre, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1585/2014, ha chiarito che: "se il figlio ha uno scarso rendimento negli studi universitari e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo del mantenimento".
Molto interessante e' anche il contenuto di un decreto del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2013.
Il Tribunale ha riconosciuto ad un padre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio perché lo stesso aveva ventiquattro anni, da sei anni aveva abbandonato gli studi, non si era dedicato al reperimento di una stabile occupazione lavorativa ed,infine, conviveva stabilmente con la sua compagna.
Dunque, in questo caso specifico la revoca dell'assegno e' stata giustificata non solo perché il ragazzo volontariamente non si era attivato a reperire un'attività lavorativa ma anche perché andando a convivere con la propria fidanzata aveva di fatto dato vita ad un nuovo nucleo familiare staccandosi dalla famiglia di origine.
In conclusione:
Un genitore può chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio tutte le volte in cui lo stesso sia iscritto all'università ma con scarso rendimento (ad esempio pochi esami in tanti anni) oppure pur avendo opportunità di lavoro le rifiuti; un figlio che si comporta in tal modo utilizza il mantenimento del genitore in maniera opportunistica e parassitaria, di conseguenza non ha alcun diritto ad essere mantenuto.