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Modalità di visita dei figli: chi decide?

24/2/2014

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Quando una coppia si separa senza riuscire a trovare un accordo sulle modalità di frequentazione dei figli, spetta al giudice stabilire una regolamentazione minima degli incontri: vediamo in che misura.

Una delle questioni più spinose che si pone in una separazione matrimoniale è spesso costituita dalla decisione su tempi e modi con cui il genitore non convivente con la prole (di solito il padre) dovrà frequentare i figli.

Infatti, se è noto che, di regola, la prole è affidata in modo congiunto ai genitori [1] (salvo gravi motivi che giustifichino l’affido esclusivo), è anche vero che il bambino, di fatto, dovrà vivere in modo prevalente con uno solo di loro (in genere la madre).

A chi spetterà, allora, decidere quando e come il bambino dovrà trascorrere il suo tempo col genitore che non abiti stabilmente con loro?

La soluzione più auspicabile, che rappresenta anche la regola generale, è quella che debbano essere i genitori a concordare i tempi e modalità di tali incontri.

A questo scopo potrà essere di grosso aiuto alla coppia raggiungere l’accordo di separazione dopo aver seguito un percorso di mediazione familiare o di diritto collaborativo: ciò in quanto, in tal modo, gli accordi sono presi con maggiore consapevolezza dei reciproci bisogni e sono destinati anche a durare nel tempo, senza che le parti  in seguito si rivolgano al Tribunale per modificarli.

Ma cosa accade quando la coppia proprio non riesce a collaborare?

Una sentenza della Corte d’appello di Catania [2] ha precisato come, in tal caso, debba essere il giudice a decidere sugli incontri. Egli potrà tuttavia stabilire solo una “cornice minima” dei tempi di permanenza, valutando una serie di fattori come:

- il tipo di relazione familiare che il genitore non convivente ha con i propri figli, non essendo essa caratterizzata dalla abitudinarietà di determinati comportamenti (come, ad esempio, il mangiare e il dormire);

- la necessità che i figli trascorrano dei tempi adeguati a consentire un rapporto continuativo con il genitore non convivente (ad esempio, gli interi fine settimana o tempi infrasettimanali) senza che, tuttavia, ciò comporti una interferenza con l’ordinaria organizzazione di vita domestica con l’altro genitore.

Ad esempio, il giudice può prevedere che il genitore non convivente debba trascorrere col bambino almeno due giornate a settimana e determinati periodi festivi, ma non potrà indicare nel dettaglio i giorni e le esatte modalità degli incontri, che vanno comunque demandate al buon senso dei genitori e alla capacità di anteporre l’interesse dei bambini a quelli personali e al conflitto giudiziario.

In questo senso, precisa la sentenza, dovere del genitore è saper interpretare in modo responsabile eventuali “segni di disagio” dei figli e quindi, per esempio, riportarli dall’altro genitore, se durante la notte non riescono ad addormentarsi senza la presenza di quest’ultimo.

In ogni caso, sottolinea la Corte, quanto specificato dal giudice non va mai letto come una limitazione dei tempi di permanenza con l’altro genitore; una limitazione, infatti, può essere disposta dal magistrato (ad esempio, prevedendo che genitore e figlio si incontrino solo presso i servizi sociali) solo se vi sia prova che dalla libera frequentazione delle parti possa derivare un danno al minore (si pensi al caso in cui il bambino si mostri turbato all’idea di incontrare da solo il genitore a causa di episodi di violenza cui abbia assistito in passato).

IN PRATICA 
Dopo la separazione, sono i genitori a doversi accordare sui tempi e le modalità di permanenza dei figli con ciascuno di loro. Solo in mancanza di un accordo, tale decisione spetta al giudice, il quale dovrà stabilire una regolamentazione minima degli incontri, senza limitare il diritto di genitori e figli a frequentarsi in modo continuativo.

[1] L’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L.54/06 prevede che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi….
Il giudice… valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore… Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.


Fonte: http://www.laleggepertutti.it/47425_modalita-di-visita-dei-figli-chi-decide

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